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Versa comunque l'imposta il cittadino residente all'estero ancora iscritto all'anagrafe in Italia

Il cittadino residente all’estero paga comunque l’Irpef se non ha provveduto alla cancellazione dal registro anagrafe. Lo ha dichiarato la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n. 21970/15, pubblicata il 28 ottobre. Il ricorso di un uomo viene respinto dalla Corte suprema che conferma la legittimità dell’accertamento del fisco a fini Irpef: in particolare, la sezione tributaria ricorda che «ai fini delle imposte dirette, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 Dpr. n. 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi dell’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano».