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USUCAPIONE: PUÒ AVERE AD OGGETTO UN BENE IN COMUNIONE?

Il tribunale di Roma, con sentenza n. 14542/2020 si è pronunciata sulla configurabilità dell’usucapione sui beni in comunione. Come previsto dall’art. 1158 del c.c., l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si basa sul perdurare del possesso di un bene altrui per un determinato periodo di tempo.

Nel caso di specie, gli attori adivano il tribunale domandando l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di un’area del comune di Roma per essere stata posseduta per più di 20 anni uti domini, non avendo consentito l’accesso al resto dei condomini mediante l’apposizione di un cancello.

La domanda attorea veniva accolta dal Tribunale, che dichiarava gli attori proprietari esclusivi del bene in comunione per maturata usucapione dello stesso. In particolare, i giudici affermavano che l’usucapione di un bene in comunione è possibile se interviene una prova rigorosa che la dimostri e, nello stesso tempo, escluda il comune diritto degli altri comunisti sul bene.

Ed infatti, nel caso di specie, “l'istruttoria espletata ha confermato l'esistenza dei predetti presupposti […], che si è concreato in un esercizio esclusivo atto ad escludere gli altri comproprietari ai quali era precluso l’accesso”.

Dunque, è necessario dimostrare l'intenzione del possesso “uti dominus” piuttosto che “uti condominus”.