USUCAPIONE: ACQUISTABILE IMMOBILE ABUSIVO?
Il Tribunale di Catanzaro, nell’ordinanza n. 696 del 24.03.2023 si è pronunciato in tema di usucapione e soprattutto, sull’ammissibilità del riconoscimento di tale acquisto di proprietà anche con riferimento agli immobili abusivi.
Nel caso di specie, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., una signora, chiedeva accertarsi l’acquisto della proprietà di un immobile a titolo di usucapione sull’asserito presupposto di posseduto in modo pacifico, pubblico e continuo per venti anni. L’immobile per il quale era stata intrapresa precedentemente la procedura di condono edilizio, mai definita, risultava essere ancora abusivo.
Il Tribunale adito, in primo luogo, ha rilevato come non fosse discutibile che ci si trovava in presenza di una domanda di usucapione e che, a tal fine, occorreva una dimostrazione rigorosa della sussistenza delle relative condizioni.
Il Tribunale ha ritenuto che l’azione deve essere esperita, in via esclusiva, nei confronti o dei possessori del bene o di chi ne assume di essere proprietario all’atto della proposizione dell’azione, puntualizzando, in modo decisivo, che, a tal fine, non assumono rilevanza le risultanze dei certificati catastali, è, infatti, ammissibile la formulazione della domanda di acquisto per usucapione della proprietà di uno o più immobili, anche quanto questi ultimi risultino, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, abusivi e la loro condizione non sia stata regolarizzata sul piano pubblicistico.
Il giudice, dopo aver esaminato le suddette problematiche, è pervenuto al rigetto della domanda sulla base del compiuto accertamento che, nel caso di specie, difettava la prova univoca della titolarità, in capo ai convenuti, della proprietà del fondo e, per accessione, dell’immobile abusivo su di esso insistente.