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SUCCESSIONI: opposizione alla donazione simulata

La Corte d’Appello di Roma ha disposto che la trascrizione dell’opposizione ad una donazione simulata va sempre accordata anche se il giudizio che deve accertare la simulazione non è stato definito, diversamente si impedirebbe ai legittimari di sospendere il decorso del termine per l’esercizio dell’azione restitutoria. Dal 2005 infatti l’ordinamento prevede che i legittimari lesi da una donazione immobiliare non possano esercitare la suddetta azione nei confronti degli aventi causa del donatario quando siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione dell’atto a meno che non abbiano a loro volta trascritto l’opposizione che abbia sospeso il termine. Nel caso di specie un figlio proponeva domanda di accertamento della simulazione di una divisione che a suo dire dissimulava una donazione. A parere della Corte attendere la definizione del giudizio di accertamento avrebbe potuto farlo decadere dal diritto di opposizione per motivi a lui non imputabili (i tempi del giudizio) con la conseguenza che l’opposizione va trascritta a seguito della domanda di simulazione.