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SUCCESSIONI: DONAZIONI DI MODICO VALORE E COLLAZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2700/19, ha precisato che anche le donazioni di modico valore sono soggette a collazione.

Con collazione si intende l’obbligo imposto ad alcuni soggetti (figli, loro discendenti, coniuge) che abbiano accettato l’eredità di conferire alla massa che compone il patrimonio del defunto quanto da questi ultimi ricevuto in vita per donazione diretta o indiretta (art. 737 c.c.)

Nel caso di specie i giudici di merito avevano affermato che una donazione fatta dalla defunta madre alla figlia e consistente in alcuni gioielli di modico valore non era soggetta all’obbligo della collazione.

Al contrario, la Corte ha affermato che tutte le donazioni, comprese quindi anche quelle di modico valore, rientrano nell’obbligo della collazione, con l’unica eccezione delle donazioni di modico valore fatte al coniuge del defunto, unica eccezione prevista dalla (art. 738 c.c).