SUCCESSIONI: COMPIMENTO DI VOLTURA CATASTALE INTEGRA ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITA’?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1438/2020, si è pronunciata sugli atti idonei ad integrare accettazione tacita dell’eredità e in particolare in relazione ad una voltura castale eseguita dal chiamato all’eredità del de cuius.
Nel caso di specie una banca conveniva in giudizio il figlio di una sua debitrice defunta, chiedendo che venisse accertato che lo stesso, avendo compiuto una voltura catastale, avesse tacitamente accettato l’eredità della madre.
I giudici di merito accoglievano la domanda dell’istituto di credito evidenziando altresì che dal momento dell’apertura della successione, l’erede chiamato si trovava nel possesso dell’immobile caduto in successione.
Il figlio della defunta signora proponeva quindi ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti proposta dai giudici d’appello in merito al suo presunto possesso dell’immobile.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso precisando che, mentre gli atti di natura meramente fiscale (per esempio la denuncia di successione) non configurano un’accettazione tacita dell’eredità, il compimento di atti che siano allo stesso tempo fiscali e civili, come la voltura catastale può essere interpretata come accettazione tacita. La Corte ha inoltre affermato che la valutazione dei singoli atti compiuti dai chiamati all’eredità spetta al giudice di merito.