SUCCESSIONE: LA VOLTURA CATASTALE E L’ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12259/2022, è tornata a pronunciarsi sugli effetti giuridici prodotti dalla voltura catastale eseguita dal chiamato all’eredità sui beni immobili del de cuius e in particolare sulla possibilità che la stessa integri o meno accettazione tacita dell’eredità.
La Corte, confermando l’ormai consolidato orientamento secondo cui l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che abbiano al contempo una duplice natura, fiscale e civile, ha affermato che tale ipotesi ricorre, senza dubbio, nel caso della voltura catastale.
La voltura catastale, infatti, rileva non soltanto per il pagamento dell’imposta, ma anche ai fini dell’aggiornamento della situazione patrimoniale trattandosi di atto con il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile.
Il suddetto atto, quando compiuto dal chiamato all’eredità, è quindi elemento di per sé sufficiente ad integrare una fattispecie di accettazione tacita dell’eredità essendo irragionevole che il chiamato, pur non intendendo accettare l’eredità ed attuare il trasferimento in suo favore del diritto su un bene ereditario, si gravi comunque dell’onere di richiedere la voltura catastale in relazione a tale bene.