Articoli

SUCCESSIONE: COEREDE PUÒ PRETENDERE IL RIMBORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE EREDITARIO?

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1207/2023 è tornata a pronunciarsi sulla possibilità per il coerede di chiedere agli altri coeredi il rimborso delle somme versate di tasca propria per la ristrutturazione di un immobile ereditario.

Sul tema la Cassazione si è più volte pronunciata e anche in questo caso, come nei precedenti, ha affermato il seguente principio di diritto: "Il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non può invocare la disciplina dell'art. 1150 c.c. - la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede". Nel caso di specie, la Corte d'appello di Trieste aveva confermato la decisione di primo grado, resa nella causa di scioglimento di comunione fra i fratelli Tizio e Caio negando che quest’ultimo potesse pretendere il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione di uno degli immobili comuni, e ciò in base al rilievo che le spese stesse erano state sostenute per l'immobile già adibito ad abitazione del medesimo Caio nella prospettiva, poi realizzatasi, dell'attribuzione del cespite a lui sede di divisione, non ricorrendo perciò l'ipotesi delle spese sostenute nell'interesse comune.

Caio proponeva quindi ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, giudicando fondato i motivi di impugnazione, ha accolto con rinvio il ricorso ribadendo che il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.