SEPARAZIONE: È SOGGETTO A REVOCATORIA IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI DERIVANTE DA OBBLIGHI DI MANTENIMENTO?
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n. 2355/2023, si è pronunciata sulla possibilità di agire in revocatoria (art. 2901 c.c.) a seguito del trasferimento di immobili derivante da obblighi di mantenimento.
Nel caso di specie, un creditore chiedeva la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ex art 2901 c.c. di vari atti di disposizione patrimoniale relativi a beni immobili e mobili compiuti dal debitore in favore della ex moglie, al fine di pregiudicare le ragioni del creditore.
Il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite. Osservava, a tale riguardo il giudice di primo grado, che dagli atti risultava che i coniugi si erano accordati per una separazione consensuale, pattuendo che la moglie avrebbe rinunciato all'assegno di mantenimento in cambio dell'alienazione da parte del marito della metà della casa coniugale di sua proprietà e che dunque l'atto di alienazione della metà della casa coniugale e del terreno agricolo era stato posto in essere in adempimento di questa intesa raggiunta in sede di separazione.
Si precisa che l’azione revocatoria non elimina l’atto impugnato, ma ne determina l’inefficacia nei confronti del solo creditore che ha agito, evidenziando quindi una inefficacia relativa. Non si produce un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma il creditore agente potrà promuovere, sul bene oggetto di revocatoria, azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all’atto dispositivo.
A tal proposito osserva la Corte d’Appello di Bologna come, in via generale, la consolidata giurisprudenza ritiene suscettibile di revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Ai fini dell’applicazione della differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., la qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell’ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
In conclusione, le clausole di trasferimento immobiliare presenti negli accordi di separazione consensuale omologati non sono insindacabili. Se tali clausole ledono i diritti dei creditori, possono essere soggette ad azione revocatoria, in quanto la tutela dei creditori ha priorità sulla libertà contrattuale dei coniugi nel definire i loro rapporti patrimoniali durante la separazione, qualora il trasferimento comprometta la garanzia patrimoniale.