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È soggetta a fallimento la società che impugna la cartella esattoriale e poi si cancella dal Registro delle Imprese

È quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza del 26 maggio 2015 n. 10819, respingendo il ricorso presentato da una società che aveva reclamato la dichiarazione di fallimento, confermando il giudizio della Corte di Appello. La società lamentava di non essere tenuta al pagamento dell’ingente credito vantato dall’Erario nei suoi confronti, sostenendo inoltre che il processo tributario poteva rimanere fermo, vista e considerata la cancellazione della stessa dal Registro Imprese e quindi essendo divenuta inesistente la parte legittimata a proseguire il processo. Per la Cassazione, tuttavia, queste argomentazioni erano da considerarsi infondate. La cancellazione dal registro della società rendeva infatti definitiva la cartella esattoriale e la sentenza di primo grado. I Giudici Supremi hanno così argomentato: “la mera contestazione del credito, comunque portato da un avviso di accertamento la cui congruità era già stata confermata da una sentenza di primo grado, anche se temporaneamente priva di efficacia esecutiva, non poteva essere sufficiente a far presumere l’inesistenza del credito stesso”. Accertando definitivamente il credito tributario contestato dalla contribuente, la Cassazione ha così rigettato il ricorso della società.