SINISTRO STRADALE: IL FRAZIONAMENTO DEL DANNO E' POSSIBILE?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2278/2023, si è pronunciata in merito al c.d. frazionamento del danno nel caso in cui il danneggiato in un sinistro stradale promuova due distinti procedimenti per il ristoro dei danni alle cose e alla persona derivanti da un unico sinistro stradale.
Nel caso di specie, un motociclista conveniva in giudizio il Comune di Roma al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un avvallamento del manto stradale non segnalato. A sostegno della propria domanda egli esponeva di aver in precedenza promosso un separato giudizio per i danni subiti dal motociclo, giudizio che si era concluso con una sentenza di condanna nei confronti del Comune.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo che la stessa fosse improponibile per l’illegittimo frazionamento del credito, decisione successivamente confermata dalla Corte di Appello in quanto la scelta di agire separatamente per il danno al motociclo e per il danno alla persona non era stata determinata dall’effettiva incertezza sul consolidamento degli esiti negativi del sinistro sulla salute del soggetto e tale scelta del danneggiato avrebbe determinato un abuso dello strumento processuale.
Il danneggiato impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione osservando che la seconda domanda risarcitoria ben può essere proposta separatamente in presenza di un dubbio circa la stabilizzazione degli esiti dannosi, elemento che a suo parere la sentenza impugnata non avrebbe considerato appieno.
Osserva la Corte di Cassazione che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto, possono essere proposte in separati processi, solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata quindi, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Tale interesse non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei Giudici aditi. Il ricorso veniva quindi integralmente rigettato.