SINISTRI STRADALI: disoccupazione e risarcimento da perdita di chance
La Cassazione, con ordinanza n. 26850/17, ha stabilito che il danno patrimoniale e quello da perdita di chance vanno riconosciuti anche se la vittima è disoccupata. Nel caso di specie il giudice di merito aveva riconosciuto ad una donna, terza trasportata, un’invalidità permanente del 25% a seguito di un incidente stradale, ma non il diritto al risarcimento per il danno patrimoniale o per quello da perdita di chance poiché era casalinga e non svolgeva quindi alcuna attività produttiva di reddito. La signora si rivolgeva perciò alla Cassazione lamentando che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere ad una valutazione più complessa ovvero che tenesse conto anche di un eventuale “danno futuro” legato all’incapacità. La Cassazione ha accolto il ricorso affermando che un’invalidità permanente considerevole integra non solo un danno da incapacità lavorativa “attuale”, ma anche un ulteriore danno patrimoniale da possibile futura perdita di chance.