SINISTRI STRADALI: AQUAPLANING ESCLUDE LA RESPONSABILITA’?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39744/2019, si è pronunciata sul fenomeno dell’aquaplaning e la sua idoneità ad escludere la responsabilità del conducente in caso di sinistro, affermando che deve comunque considerarsi responsabile per il sinistro occorso il conducente che colposamente circoli con i pneumatici dell'auto molto usurati.
Ne caso di specie si trattava di un sinistro avvenuto a seguito di uno sbandamento causato, secondo il conducente dal manto stradale bagnato, tuttavia a seguito di verifiche era emerso che i pneumatici dell’autovettura erano deteriorati a tal punto da non consentire una corretta aderenza all’asfalto.
La Corte, pertanto, ha riscontrato il nesso di causalità tra il comportamento del conducente, per aver circolato con pneumatici non idonei, e l'incidente, non ravvisando alcuna esclusione di responsabilità a causa delle condizioni del manto stradale.