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SINISTRI: MANTO STRADALE SCONNESSO, QUALI RESPONSABILITA’

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25146/18, è tornata sull’argomento della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Tale responsabilità, inquadrata dall’orientamento prevalente nell’alveo della responsabilità cosiddetta oggettiva, prescinde da qualsiasi profilo soggettivo di colpa in capo al danneggiante essendo sufficiente l’esistenza di un mero rapporto di fatto tra il soggetto (custode) e il bene che ha cagionato il danno.

Unico onere del danneggiato sarà quindi provare il nesso causale sussistente tra la cosa e il danno, il danneggiante dovrà dimostrare che il danno in questione è stato causato da un caso fortuito.