SINISTRI: IL TAMPONATO RISARCISCE IL PASSEGGERO SENZA CINTURA DI SICUREZZA
Nell'ordinanza n. 11095/2020 la Cassazione enuncia un importante principio in materia di sinistri stradali e circolazione. A seguito di un sinistro stradale cagionato dal tamponamento da parte di una vettura, la trasportata dell'auto tamponata subiva alcune lesioni; la donna agiva quindi in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti in qualità di terza trasportata. A seguito del mancato accoglimento della domanda da parte del Giudice di Pace, la donna decideva di appellare la decisione innanzi al Tribunale, il quale confermava quanto deciso in primo grado.
A questo punto, la donna decideva quindi di ricorrere in sede di legittimità dinanzi alla Cassazione, la quale, accogliendo il ricorso, ha affermato che, qualora il terzo trasportato non allacci le cinture, spetta al conducente controllare che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza, diversamente, si determina una cooperazione nell'azione che produce l'evento lesivo.
Il conducente, quindi, è tenuto a risarcire il terzo trasportato qualora costui, a causa del tamponamento, subisca un danno alla propria integrità fisica, considerato che la sua cooperazione colposa non elimina il nesso di causa tra la sua condotta e il danno. Secondo la Corte, Giudice di pace e Tribunale non hanno tenuto conto del fatto che "ove il conducente avesse ottemperato al proprio obbligo di far allacciare le cinture di sicurezza alla trasportata e non avesse accettato il rischio di una circolazione irregolare l'evento non sarebbe accaduto” o si sarebbe verificato con modalità diverse.