SINISTRI: IL DANNO “ESTETICO” E IL DANNO BIOLOGICO
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23477/18, ha affermato che il soggetto che ha riportato un’invalidità permanente a seguito di un sinistro non può chiedere anche la liquidazione “separata” del cosiddetto danno estetico, dovendosi ritenere questo già ricompreso nel biologico. Nel caso di specie si trattava di tre cicatrici rimaste visibili nonostante gli interventi subiti.
Le richieste del danneggiato, parzialmente accolte in primo grado, erano state rigettate in Corte di Appello. La Cassazione, condividendo tale posizione, ha ritenuto non si possa procedere ad un’autonoma valutazione del danno estetico, dovendosi evitare una duplicazione delle voci di danno, il danno estetico infatti rientra già nell’alveo del danno biologico.
Un liquidazione “personalizzata” del danno è possibile solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che il danneggiato deve necessariamente allegare.