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SINISTRI: il carattere residuale della pari responsabilità

La Cassazione, con ordinanza n. 3696/18, ha specificato che la presunzione della pari responsabilità dei conducenti coinvolti in un sinistro e prevista dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. ha carattere meramente residuale dovendosi applicare esclusivamente nel caso in cui sia assolutamente impossibile accertare il grado di colpa di ciascuno dei conducenti. Nel caso di specie un motociclista lamentava l’esclusiva responsabilità del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma i giudici di primo e secondo grado sostenevano invece una pari responsabilità dei due soggetti. La decisione è stata cassata dalla Cassazione, la quale ha affermato che il giudice di merito, oltre ad attenersi alle risultanze istruttorie, deve compiere un’attenta analisi del fatto per riconoscere in concreto un concorso di colpa non potendosi utilizzare la presunzione della pari responsabilità come regola generale.