Articoli

SEPARAZIONE: QUANDO SI PUO’ CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI

La giurisprudenza si è più volte pronunciata sui presupposti necessari ai fini della richiesta del risarcimento danni in sede di separazione, soprattutto in caso di adulterio del coniuge.

E’ risaputo che qualora sia l’infedeltà del coniuge ad essere causa della crisi matrimoniale, il giudice, su richiesta del coniuge, tradito possa pronunciare nei confronti del coniuge infedele l’addebito, ma quando il comportamento del coniuge può fa scattare anche il diritto al risarcimento dei danni subiti?

Innanzitutto, è stato più volte specificato che l’addebito e il risarcimento del danno non sussistono in un rapporto di dipendenza quindi non è necessario l'addebito per il riconoscimento del risarcimento.

Affinché ricorrano i presupposti del risarcimento del danno non patrimoniale si richiede, però, la lesione di un bene costituzionalmente protetto (come per esempio la dignità della persona).

La sola infedeltà quindi rileva ex art. 143 c.c. nell'ambito del diritto di famiglia, ma non sarebbe sufficiente a giustificare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. per il quale è richiesta la lesione anche di beni costituzionalmente garantiti.