SEPARAZIONE: LE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI SONO IRRIPETIBILI SENZA ACCORDO?
La Cassazione con ordinanza n. 793/2023 è tornata a pronunciarsi sulla natura e sulla ripetibilità delle somme versate dal genitore per le spese straordinarie del figlio.
Con la separazione o il divorzio, il giudice dispone che il genitore non collocatario corrisponda al genitore collocatario dei figli un assegno di mantenimento per il sostenimento delle spese ordinarie. Sono escluse dall'assegno le spese definite straordinarie. Le spese straordinarie sono le spese di mantenimento dei figli che non hanno carattere di ordinarietà. Le spese straordinarie sono quindi "quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli".
Esse non possono rientrare nell'assegno di mantenimento dei figli in quanto l'inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell'assegno di mantenimento può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave danno alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Al contrario "rientrano nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni.
Nel caso di specie la madre agiva in giudizio contro il padre al fine di ottenere la ripetizione di quanto anticipato a titolo di spese straordinarie a favore dei figli minori. L'uomo si opponeva, lamentando l'assenza di un previo accordo in merito agli esborsi, anche in considerazione della notevole entità della somma.
La Corte, con l'ordinanza n. 793/2023, rigettava il ricorso presentato dalla madre e confermava la sentenza di merito affermando l’irripetibilità delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza la previa concertazione con l'altro. Infatti, l'ordinanza presidenziale prevedeva come obbligo inderogabile, per il rimborso, la preventiva concertazione tra i genitori delle spese straordinarie, ed escludeva da tale obbligo solo alcune categorie di spese per le quali è sufficiente la presentazione della relativa documentazione.