SEPARAZIONE: INADEMPIMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO E IPOTECA GIUDIZIALE
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29883/2024, è tornata a pronunciarsi sul concetto di pericolo di inadempimento degli obblighi verso il coniuge separato o la prole e la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell’art.156, comma 5, c.c. (oggi art.473 bis. 36, comma 1 c.p.c.).
Nel caso di specie, La Corte d’appello di Trieste riformava la decisione del Tribunale di Gorizia, con la quale il giudice di primo grado - nel giudizio promosso da Caio nei confronti del coniuge separato Tizia per sentire accertare l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie effettuate dalla stessa- aveva accolto, la domanda attorea ordinando la cancellazione delle ipoteche.
I giudici di appello avevano ritenuto che, in concreto, sussistesse il pericolo di inadempimento da parte di Caio, rinvenibile nella progressiva riduzione della quota di partecipazione agli utili dell’associazione professionale (dal 70% al 30%) che costituiva la fonte principale delle sue entrate, nel periodo immediatamente successivo alla separazione.
Avverso la suddetta pronuncia, Caio proponeva ricorso per cassazione.
La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, cassava con rinvio la sentenza impugnata affermando che nel giudizio in esame opera il disposto dell’art.156, comma 5, c.c., nel testo vigente anteriormente alla Riforma di cui al D. Lgs. 149/2022. L’art.156 c.c. (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi), nel testo vigente ratione temporis, stabiliva, ai commi 4 e 5: «Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818».
I suddetti commi sono stati abrogati per effetto del D. Lgs. n. 149/2022, essendosi introdotto l’art. 473 bis.36 c.p.c. che prevede che tutti i provvedimenti, anche temporanei, che prevedono un contributo economico, sono immediatamente esecutivi. Il medesimo comma prevede che i suddetti provvedimenti siano anche titolo per l’iscrizione dell’ipoteca. La norma (sul modello delle disposizioni abrogate) condiziona la condanna alla sussistenza del «pericolo» che la parte possa sottrarsi all’inadempimento.
L'ipoteca giudiziale può dunque essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di separazione ovvero il decreto di omologazione della separazione consensuale la prevedano, in quanto la legge qualifica tali provvedimenti come titoli per sé validi all'iscrizione, attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento.
Orbene, nel presente giudizio, i giudici di appello avevano ravvisato un pericolo di inadempimento nonostante Caio avesse giustificato la diminuzione della propria partecipazione in quanto trattavasi di una percentuale variabile e collegata all’effettiva presenza dello stesso presso l’ambulatorio.
La Corte di cassazione ha affermato che nell’ambito della valutazione di tale pericolo, dovendo valutarsi gli indici sintomatici di una condotta inadempiente futura, non può essere trascurata la condotta pregressa, del debitore. Nella specie, è pacifico che non vi sono state inadempienze dell’obbligato rispetto all’assegno di mantenimento a suo carico. Il concetto di pericolo di inadempimento va vagliato quindi sempre in relazione alla condotta dell’obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole.