SEPARAZIONE: IL CONIUGE PIÙ ABBIENTE DEVE GARANTIRE ALL’ALTRO IL TENORE DI VITA DEL MATRIMONIO?
La Cassazione, con la sentenza n. 26890/2022, è tornata a pronunciarsi sui criteri di quantificazione dell’assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, il marito, separato, aveva lasciato il proprio lavoro da 10 anni per prendersi cura del figlio disabile, mentre la moglie, economicamente benestante, percepiva un cospicuo reddito da lavoro autonomo. In considerazione della propria età (50 anni) e della conseguente difficoltà a reperire un’occupazione, egli aveva quindi chiesto al giudice che la moglie fosse obbligata alla corresponsione a suo favore di un considerevole assegno di mantenimento che gli permettesse, sostanzialmente, di mantenere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
La Corte di Appello, tuttavia, riduceva l'assegno di mantenimento in favore del marito da 1500 euro al mese, stabiliti in sede presidenziale, a 300 euro mensili, respingendo la domanda del beneficiario. Egli impugnava quindi la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha affermato che la separazione, a differenza del divorzio, non recide il vincolo matrimoniale, per cui se la moglie è benestante e il marito invece è in difficoltà economiche, l'assegno deve garantirgli lo stesso tenore di vita del matrimonio in quanto per "redditi adeguati" deve intendersi quelli necessari a garantire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza. La necessaria correlazione tra l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era stata messa in discussione da alcune pronunce (cfr. Cass. n. 16405 del 2019 e Cass. n. 26084 del 2019) atte ad equiparare i criteri di attribuzione e determinazione dell'assegno separativo e divorzile tuttavia, l'indirizzo tradizionale, che insiste sulla differenza di presupposti tra l'assegno divorzile e quello di separazione ha trovato definitiva conferma anche di recente, essendosi ribadito che per quest'ultimo emolumento il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio.