SEPARAZIONE: E’ ADDEBITABILE ALLA MOGLIE CHE SI ALLONTANA DALLA CASA FAMILIARE E POI CI RIPENSA?
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 509/2020 è tornata sull’argomento dell’addebito della separazione al coniuge che abbandoni il tetto coniugale.
Nel caso di specie la moglie si era allontanata dalla casa familiare, a suo dire per le condotte del marito. Cambiata idea, avrebbe tentato di rientrare in casa, ma il marito aveva già cambiato la serratura della porta di ingresso impedendoglielo. I giudici di merito riscontrando una volontà unilaterale e non coartata della stessa ad allontanarsi dall'abitazione familiare e la mancanza di un idoneo impianto probatorio che supportasse quanto affermato dalla donna, le hanno comunque addebitato la separazione.
Il Tribunale ha quindi assegnato la casa al marito e ha fissato la residenza del figlio minore presso il padre, anche se affidato congiuntamente a entrambi i genitori.
La Corte di Cassazione dichiarando il ricorso inammissibile ha affermato che fondamentale, ai fini della decisione dell’addebito è stata non solo la l’intenzione della donna di allontanarsi da casa e di porre fine alla relazione con il marito, ma anche la mancata deduzione di prove sufficienti a dimostrare, in primis, il presunto comportamento dell'ex marito, e in secondo luogo l’immediato ripensamento e il conseguente tentativo di ricostituire il legame familiare.
Tutte valutazioni già eseguite dai giudici del merito e che attengono esclusivamente a loro stante che la Corte può pronunciarsi solo sulla legittimità e non sul merito della vicenda.