SANZIONATO L’AVVOCATO CHE OFFRE PRESTAZIONI GRATUITE ON-LINE
Scatta la censura per l'avvocato che offre prestazioni professionali gratuite, o a prezzi simbolici, su una brochure online. È quanto emerge dalla recente sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 23/2019 che conferma la condanna inflitta ad un legale dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.
Nella fattispecie, un avvocato aveva messo online una brochure dal titolo "risarcimento danni medici" da cui risultava la promessa di prestazioni professionali "senza anticipi, senza spese, senza rischi” ed “in tempi brevissimi", inoltre il pagamento del compenso era legato al risultato ottenuto.
Per il Consiglio non ci sono dubbi che la brochure e la comunicazione relativa alla sostanziale gratuità della prestazione siano in aperto contrasto con la disciplina deontologica, la quale prevede, all’art. 35 comma 1 che “l'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale […] deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale” e al comma 2 che “L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive […].”