RISARCIMENTO DEI DANNI: SI E’ CONVIVENTI SENZA VIVERE INSIEME?
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 9178/18, ha affermato che la convivenza non è elemento imprescindibile per riconoscere un rapporto more uxorio ai fini del risarcimento del danno in caso di perdita della vita del compagno. La Corte ha infatti posto l’accento sull’importanza di una serie di elementi che devono essere considerati complessivamente anche alla luce dei tempi che corrono. Nel caso di specie i due soggetti pur non convivendo avevano il conto in comune, lo stesso medico e a casa della donna c’erano gli effetti personali del compagno. La Corte, pertanto, ha sancito che nel valutare il rapporto tra i due e in generale il rapporto more uxorio si deve tenere conto necessariamente delle esigenze (sia economiche che familiari) dei singoli che possono aver fatto propendere per il vivere separati, senza che questa scelta infici la definizione del rapporto stesso ai fini del risarcimento dei danni.