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RISARCIMENTO DANNI: AMMESSO IL RISARCIMENTO PER VACANZA NON GODUTA

Ammalarsi durante il periodo delle vacanze non è cosa gradita a nessuno, tanto meno se abbiamo fatto tutte le prenotazioni in vista del viaggio. La recente sentenza n. 18047 del 10.7.18 viene però in aiuto dello sfortunato viaggiatore prevedendo che se questi è costretto a rinunciare alla vacanza a causa di una grave ed improvvisa patologia ha diritto di essere risarcito dall’agenzia turistica alla quale si è rivolto. Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici della Suprema Corte, una coppia aveva acquistato da una S.p.a. specializzata nel settore turistico un pacchetto cosiddetto “all inclusive” ma, poco prima della partenza, uno dei due si era gravemente malato; pertanto la S.p.a. era stata convenuta in giudizio al fine di condannarla al rimborso del prezzo pagato, pretesa accolta dal Giudice di primo grado ma riformata in appello. La Cassazione ha osservato al riguardo che il gravissimo impedimento dovuto alla malattia ha determinato l’impossibilità sopravvenuta -non imputabile a nessuna delle parti- di ricevere la prestazione da parte della S.p.a. (art. 1463 c.c.) e ha fatto venire meno la causa concreta del contratto stipulato; da ciò ne consegue che la coppia ha pieno diritto di attivare i rimedi risarcitori previsti dalla legge e quindi di vedersi risarcito l’intero prezzo del pacchetto turistico. Una consolazione magra per chi deve rinunciare alle vacanze già programmate, ma pur sempre una consolazione.