RISARCIMENTO DANNI: ALBERO CADUTO SULL’AUTO, CHI PAGA I DANNI?
Poiché la caduta di alberi o di grossi rami sta diventando sempre più frequente a causa degli eccezionali eventi atmosferici delle ultime settimane, molti automobilisti, la cui autovettura viene danneggiata dalla caduta di alberi ecc., si chiedono chi sia tenuto al risarcimento del danno. La risposta non è univoca ed è necessario operare delle distinzioni. Ciò è importante, in quanto a seconda delle ragioni e dei luoghi dov’è accaduto il sinistro, cambia il soggetto che deve farsi carico del danno o le modalità con cui procedere.
In linea di massima la responsabilità è del proprietario dell’area sulla quale si trova l’albero caduto, ai sensi dell’art. 2051 c.c. infatti: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Pertanto, se l’albero è in una strada pubblica responsabile dovrebbe essere il Comune (se urbana) o l’ente gestore (se extraurbana), se invece l’albero si trova in un’area privata la responsabilità dovrebbe essere del proprietario.
Restando nella fattispecie dell’albero situato in una strada pubblica, va specificato che il comune potrebbe opporsi al risarcimento (soprattutto nel caso di sradicamenti provocati da trombe d’aria o altri fenomeni metereologici eccezionali e non prevedibili) perché ritiene l’evento atmosferico dovuto ad un “caso fortuito” o a “forza maggiore. In questo caso sarà necessario avviare un procedimento giudiziario volto all’ottenimento del risarcimento dei danni, nel quale il comune dovrà dimostrare di aver provveduto con la dovuta diligenza alla manutenzione dell’albero e che lo stesso non sia caduto a causa di una negligente manutenzione periodica delle aree verdi delle città.
Diverso il caso di una pianta che si spezza o si sradica in una proprietà privata. In casi come questi il danneggiato può contare anche sul principio della responsabilità solidale tra il proprietario del fondo e l’amministrazione locale, prevista dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20448/2014. In sostanza, il privato proprietario del terreno in cui si trovava la pianta paga, ma paga anche il Comune per non aver controllato che gli alberi presenti nelle proprietà private non siano pericolanti e siano oggetto dell’adeguata manutenzione.