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RIFORMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO: L’ESDEBITAZIONE A ZERO

Con il D.L. 137/2020 (convertito con Legge n. 176/2020) è stato introdotto nella normativa sul sovraindebitamento (L. 3/2012) l’art.14 quaterdecies, il quale prevede per il debitore nullatenente la possibilità di vedere cancellato ogni suo debito, in altre parole la cosiddetta “esdebitazione a zero”.

Il nuovo art. 14 quaterdecies recita:

  1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
  2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell’organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione
  4. a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
  5. b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  6. c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  7. d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
  8. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, che comprende:
  9. a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  10. b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  11. c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  12. d) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
  13. L’organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2
  14. I compensi dell’organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.
  15. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
  16. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
  17. L’organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Nei quattro anni successivi al riconoscimento del beneficio il debitore dovrà, quindi, annualmente aggiornare l’organismo di composizione della crisi circa la sua situazione economica. Qualora infatti la situazione economica migliorasse il debitore dovrà “soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 percento”.

Potendo ottenere tale beneficio una sola volta nella vita, il debitore che abbia in precedenza già ottenuto la liberazione dai debiti non potrà accedere nuovamente alla procedura; la norma, tuttavia, non chiarisce se il limite vada riferito alla sola esdebitazione già concessa in seno alla procedura ex art. 14 quaterdecies oppure anche all’esdebitazione concessa in appendice ad un piano del consumatore o ad una liquidazione del patrimonio. Si dovrà attendere quindi di comprendere come tale presupposto verrà interpretato.

PRONUNCE DI MERITO

Tribunale di Cuneo

La signora Rossi che a seguito della chiusura del fallimento di una società, risultava ancora essere debitrice, per garanzie concesse, dell'importo complessivo di euro 321.839,52, cifre tutte derivanti dai debiti fallimentari non onorati.

La signora Rossi, dipendente oggi di una s.r.l., non disponeva certamente di alcuna somma da porre a disposizione dei creditori e non era in grado di offrire, ai creditori rimasti impagati a seguito del fallimento, alcuna utilità diretta o indiretta, e nemmeno in prospettiva futura.

Accedeva dunque alla procedura prevista per i soggetti sovraindebitati, e chiedeva di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione ex art. 14 quaterdecies.

Il Tribunale di Cuneo concedeva quindi alla sig.ra l'esdebitazione a zero del residuo debito impagato, onerandola tuttavia, per i successivi quattro anni, a pena di revoca del beneficio, di depositare la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 quaterdecies.

Tribunale di Macerata

Una donna separata con figlia a carico e una retribuzione molto bassa aveva dei debiti contratti con delle finanziarie.

Il Tribunale di Macerata concedeva alla signora l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies, anche in questo caso ordinando alla debitrice, a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive, di redigere e depositare la dichiarazione annuale dei redditi sia positiva che negativa.