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RIFORMA DEL PROCESSO DI FAMIGLIA, LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 22/06/2022

La legge n. 206 del 26.11.2021 contenente la Delega al Governo per le misure urgenti in materia processuale prevede rilevanti modifiche al diritto di famiglia allo scopo di ridurre la frammentazione di procedure ed avere così un impianto più efficiente e celere.

Le riforme, contenute nei commi da 27 a 34 dell’articolo unico della legge 206/2021, ed entrate in vigore dal 22 giugno 2022 fanno parte della prima fase, riguardano il diritto di famiglia dal punto di vista procedurale e hanno introdotto le seguenti novità:

- Tribunale per i minorenni (comma 27 e comma 28): Il comma 27 modifica l’articolo 403 del Codice civile, intervenendo sulle norme che regolano i provvedimenti di allontanamento dei minori dall’ambiente familiare modificandone i presupposti e prevedendo un immediato coinvolgimento da parte del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e poi la convalida da parte del giudice, al fine di scongiurare gli abusi.

Il comma 28 modifica, invece, il riparto della competenza tra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, riscrivendo l’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile. Si riconosce al tribunale ordinario la possibilità di giudicare sulla decadenza e sulla limitazione della responsabilità genitoriale quando è in corso un giudizio di separazione o di divorzio, ma si introduce anche una nuova competenza del tribunale per i minorenni per i ricorsi previsti dall’articolo 709-ter del Codice di procedura civile, anche se l’istanza è stata presentata al tribunale ordinario.

- Curatore speciale del minore (comma 30). Il comma 30 interviene sugli artt. 78 e 80 c.p.c. riordinando le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del processo e, quindi, la nomina di un rappresentante ah hoc.

In particolare, ferma restando la necessità della nomina del curatore speciale nell'ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, sono state tipicizzate le ipotesi in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore speciale al minore, distinguendo quelle in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità da quelle in cui è, invece, facoltativa. Inoltre, è stato modificato il procedimento per la nomina e la revoca del curatore speciale prevedendo altresì che egli possa avere poteri di natura sostanziale.

La norma obbliga il curatore speciale all’ascolto del minore e consente allo stesso minore che abbia compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al PM, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore.

- Negoziazione assistita (comma 35): si estende l’ambito di operatività della negoziazione assistita sull’affidamento e il mantenimento dei figli delle coppie di fatto, sull’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e sugli alimenti ex art. 433 c.c.