RESPONSABILITA’ MEDICA E CONSENSO INFORMATO
La Cassazione con ordinanza n. 6449/19 ha affermato che in mancanza del consenso informato sottoscritto dal paziente, i medici sono responsabili nei confronti di quest’ultimo anche nel caso in cui l’intervento sia stato correttamente eseguito.
Nel caso di specie i medici avevano sostenuto non vi fosse un obbligo stringente di consenso informato essendo l’intervenuto avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge 281/98 sulla “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” (art. 1 comma 2 lett. c). Nonostante la mancanza di un obbligo espresso al consenso informato all’epoca dei fatti, la Corte ha ritenuto che tale obbligo è in ogni caso ravvisabile nei principi generali dell’ordinamento e come tale non necessita di una previsione specifica.
Pertanto, la sua assenza, anche se i fatti si sono verificati prima dell’introduzione della legge 281/98, determina la responsabilità dei medici e il conseguente al risarcimento dei danni.