RESPONSABILITA’ MEDICA: DENTISTA E OBBLIGAZIONI DI MEZZI O RISULTATO
Il tema delle obbligazioni di mezzi o di risultato nell’ambito medico è molto dibattuto in giurisprudenza.
Innanzitutto, è bene approfondire che cosa si intenda per obbligazioni di risultato o obbligazioni di mezzi e cosa comporti l’inquadramento delle prestazioni rese dal dentista nell’una o nell’altra categoria.
Sono di mezzi quelle obbligazioni in cui un soggetto, nel caso di specie un professionista, si obbliga a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, senza però garantire la realizzazione del risultato sperato. Sono invece di risultato quelle obbligazioni in cui il soggetto è tenuto a realizzare una determinata finalità non rilevando le modalità dell’attività da questi svolta.
Se si ritiene che le prestazioni del dentista rientrino nella prima categoria, ovvero nelle obbligazioni di mezzi, il paziente insoddisfatto potrà intentare causa nei confronti solo in caso di mancato svolgimento dell’attività nel modo dovuto, cioè secondo diligenza. Al contrario se la prestazione del professionista si ritiene un’obbligazione di risultato il paziente potrà chiedere ed ottenere dal giudice la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito alla semplice mancata realizzazione del risultato concordato non rilevando il comportamento diligente del dentista (quest’ultimo sarà tenuto a risarcire i danni anche se dimostra di avere adempiuto diligentemente) salvi, ovviamente, i casi di caso fortuito e forza maggiore.
Favorevole alla seconda ipotesi è per esempio la sentenza numero 2932/1998 del Tribunale di Firenze, la quale afferma che l'attività del dentista "si estrinseca in un risultato esterno", mentre nella sentenza numero 10741/2002, la Corte di cassazione ha sancito che la prestazione del dentista "non dà mai origine ad un opus materiale. Anche nel caso di installazione di una protesi, assume rilievo assorbente l'attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia idonea, di successiva applicazione della protesi, di controllo della stessa.)