RESPONSABILITA’ DEL MEDICO: NON BASTA IL GENERICO INADEMPIMENTO
Per chi intenda agire in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da colpa medica non è sufficiente allegare un generico inadempimento del professionista sanitario, come recentemente confermato anche da una sentenza del Tribunale di Roma (31 Maggio 2018). La parte che ricorre al giudice per l’ottenimento del risarcimento dei danni è infatti gravata da specifici oneri probatori che non si esauriscono se non provando un inadempimento cosiddetto qualificato. Sulla base di tale principio il giudice di merito ha ritenuto inammissibili anche le CTU basate su meri quesiti generali e che lascino al consulente d’ufficio la ricerca degli eventuali errori commessi dal medico.