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RESPONSABILITÀ MEDICA: IL FATTO IGNOTO

La Corte di cassazione, con sentenza numero 18102/2020, è tornata sulla fattispecie della responsabilità medica, soffermandosi sul caso del cosiddetto fatto ignoto e sul nesso di causalità che rimane in ogni caso in capo al paziente, mentre onere del medico è dimostrare il proprio corretto adempimento o  che l’inadempimento, causa del danno, dipende da una impossibilità a lui non imputabile, cosicché di volta in volta il fatto ignoto ricade o sul paziente o sul medico.

Ciò detto, considerato che, a seconda delle circostanze, a farsi carico del fatto ignoto è il sanitario o il paziente, su quest'ultimo, il fatto ignoto grava quando a non essere dimostrata è la causa dell'evento danno, quando tale causa risulta provata anche mediante presunzioni, ma non è dimostrato che essa era imprevedibile e inevitabile, è il medico che si fa carico delle conseguenze sfavorevoli.