Responsabilità del gestore del sito per le diffamazioni commesse dagli utenti
Il gestore del sito Internet è complice della diffamazione commessa dall’utente che carica un testo. La responsabilità, però, non scatta per la sola posizione di gestore del sito, ma sulla base della agevolazione prestata alla commissione della diffamazione. Ad esempio mantenendo consapevolmente il documento sul sito e consentendo, con l’omessa rimozione, che lo stesso sviluppi la sua efficacia diffamatoria. Il principio formulato dalla Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 54946 del 14/7/2016 depositata il 27/12/2016, dettaglia le condizioni alle quali si può commettere online il reato di concorso in diffamazione e ammette la responsabilità del titolare del sito per omessa rimozione di contenuto consapevolmente offensivi. Attenzione, tuttavia, a non generalizzare la pronuncia, che non riguarda la responsabilità dei provider. Per il provider vige, infatti, il principio della assenza di un dovere generale di sorveglianza sui contenuti.