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Può essere revocata la casa familiare al coniuge se al bilancio economico contribuisce anche il figlio

La Cassazione con l'ordinanza n. 17666/15, ha sancito che, dopo il divorzio, può essere revocata la casa familiare al coniuge nel caso in cui le sue condizioni economiche migliorino. E ciò a maggior ragione, se al bilancio economico del nuovo menage familiare contribuisce anche il figlio - del nuovo coniuge, nel caso in esame -. Piazza Cavour respinge dunque il ricorso di una donna contro la sentenza di merito che, riformando il provvedimento di divorzio, aveva escluso in suo favore il diritto all'assegno, con la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare. La Cassazione conferma i motivi del giudizio di secondo grado, affermando che la casa familiare non può rimanere assegnata alla donna anche perché non essendoci prole - dopo il suddetto miglioramento del bilancio economico - la stessa perde ogni diritto.