PROCEDURA CIVILE: NOVITA’ NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DAL 22/06/2022
Con l’entrata in vigore il 24.12.2021 della Legge n. 206/2021 (contenente la "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) importanti novità sono state introdotte anche in tema di pignoramento presso terzi.
In particolare, la riformata è intervenuta con il comma 32 sull’art. 543 c.p.c. introducendo ai precedenti due nuovi commi che recitano:
- "Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolocon indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
- Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."
Le nuove previsioni saranno efficaci per le procedure instaurate a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge delega suddetta e quindi dal 22.06.2022.
Il creditore procedente dovrà quindi, in caso di pignoramento presso terzi e a pena di inefficacia dello stesso, procedere alla notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell'esecuzione.