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PRIVACY: QUALI LIMITI ALLA DEINDICIZZAZIONE O ALLA CANCELLAZIONE DI PAGINE INTERNET?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3952/2022, ha nuovamente affrontato il tema del diritto all’oblio del protagonista di notizie di cronaca giudiziaria pubblicate sul web.

Per diritto alla deindicizzazione si intende il diritto a che i motori di ricerca non associno al nome di un soggetto notizie di cronaca riferite a trascorsi giudiziari (spesso assai risalenti nel tempo), ciò per protezione della reputazione delle persone.  La notizia non viene quindi eliminata dal web, ma che essa può essere consultata solo raggiungendo il preciso sito che la ospita o ricercando specifiche “parole-chiave”.

Il diritto alla deindicizzazione, dunque, mira ad evitare ingerenze rilevanti nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata delle persone di cui all’art. 8 CEDU.

Tale diritto rappresenta – come affermato dalle Sezioni Unite n. 19681 del 22 luglio 2019– una delle tre possibili declinazioni del diritto all’oblio, insieme al diritto a non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende in passato diffuse e quello alla contestualizzazione delle notizie.

Va tenuto presente, tuttavia, che la soppressione dei link dall’elenco di risultati potrebbe avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di internet ad avere accesso all’informazione perciò occorre ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e il menzionato diritto fondamentale della persona. L’esigenza di bilanciamento tra l’interesse ad essere dimenticato e l’interesse della collettività ad essere informata permea infatti l’intera area del diritto all’oblio, di cui quello alla deindicizzazione è espressione.