PIGNORMENTO: LA VENDITA DIRETTA
La riforma del processo civile prevede il riassetto formale e sostanziale dell'esecuzione forzata per assicurare la semplificazione delle forme e dei tempi, con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta, in vigore dal 28 febbraio 2023.
Tra le principali novità rileva la possibilità per il venditore di vendere direttamente l'immobile pignorato. A tale possibilità è infatti dedicato il nuovo art. 568 bis c.p.c. che ne disciplina nel dettaglio le modalità.
In dettaglio: con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, c.p.c., il debitore potrà chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c. All'istanza del debitore andrà sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile e, a garanzia della serietà dell'offerta, andrà prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto. Offerta e istanza poi dovranno essere notificate al creditore procedente almeno 5 giorni prima dell'udienza e ai creditori.
L'offerta è irrevocabile, a meno che, decorsi 120 giorni dalla data dell'istanza delle vendita diretta, la stessa non sia stata accolta.