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PIGNORAMENTO: quale quota della pensione è pignorabile

Il pignoramento della pensione rientra nell’alveo della fattispecie del “pignoramento presso terzi”, che consiste nel trattenere somme da crediti che il debitore vanta nei confronti di altri soggetti. Questi possono essere il datore di lavoro (se il credito è rappresentato dallo stipendio), l’INPS (se le somme spettano al debitore a titolo di pensione) ovvero l’istituto presso il quale si detiene un conto corrente bancario o postale.

Per quanto riguarda il pignoramento della pensione, il pignoramento non può coinvolgere l’intero importo, ma solo una somma limitata, tale da permettere al debitore di condurre una vita dignitosa.

I limiti alla pignorabilità della pensione sono stati modificati da ultimo con il D.I. n. 83/2015 (convertito in legge numero 132/2015) il quale ha previsto che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un importo pari alla misura massima dell'assegno sociale aumentata della metà (il cosiddetto minimo vitale impignorabile).

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile in base alla natura del creditore e dal tipo di credito con la regola generale che prevede che non è possibile pignorare più di 1/5 della pensione.