PERMESSO DI SOGGIORNO: NON SERVE LA CONVIVENZA EFFETTIVA
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5378/2020, ha affermato che il rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato dalla convivenza effettiva con il coniuge italiano.
Nel caso di specie uno straniero aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale nei confronti del decreto del Questore, che gli aveva revocato il permesso di soggiorno (per motivi di famiglia) per la accertata mancata convivenza con la moglie italiana. Sia in primo che in secondo grado la sua domanda viene però rigettata in quanto, a parere dei giudici di merito la concessione e il mantenimento del permesso di soggiorno (per motivi familiari) è subordinata alla convivenza effettiva.
Lo straniero decide quindi di ricorrere in Cassazione, la quale ha accolto il ricorso enunciando il seguente principio di diritto: "Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri rientranti nella categoria di cui all'art. 30, lett. Comma 1° lette. b) d.lgs. n. 286/1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato, di soggiornare nel territorio dello stato."
I giudici di merito hanno quindi sbagliato nel porre l’accento sulla mancata convivenza effettiva come ragione del rigetto della domanda dello straniero, senza approfondire se da tale elemento, nel caso di specie, si potesse desumere che il matrimonio era stato celebrato per consentire allo stesso di soggiornare nel territorio dello Stato.