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PENSIONE DI REVERSIBILITA’: CRITERI PER LA RIPARTIZIONE TRA IL CONIUGE DIVORZIATO E IL CONIUGE SUPERSTITE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25369/2022, si è pronunciata sul tema della ripartizione del TFR tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, in caso di decesso dell’ex coniuge.

Nel caso di specie, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 6/2008 del 23 settembre 2008, aveva attribuito a Tizia, coniuge divorziata di Caio, deceduto, il 50% della pensione di reversibilità in relazione alla durata effettiva quasi equivalente dei matrimoni di Caio con Sempronia, coniuge superstite, e con Tizia.

La Corte d'appello di Bologna, presentato appello da entrambe le parti e in accoglimento di quello proposto da Tizia aveva determinato la quota della pensione di reversibilità spettante a Sempronia nella misura del 5% (pari a 300,00 €) ritenendo prevalente rispetto al criterio della durata del matrimonio, quello della condizione economica delle parti.

La Corte di Cassazione, ha quindi affermato che “la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il "de cuius" (Cass., 23 luglio 2021, n. 21247)”.