Articoli

Non sono rimborsabili integralmente le spese per le cure all’estero in assenza di una prova documentale

La vicenda nasce da un grave incidente stradale occorso ad un ragazzo di 25 anni che, mentre percorreva una via della Capitale a bordo della sua vettura è stato colpito da un pino, riportando gravissime lesioni ed una invalidità del 95%. Di qui la condanna al risarcimento dei danni da parte del Comune di Roma, quale proprietario e responsabile della manutenzione del tratto di marciapiede interessato dalla caduta dell’albero. Contro la pronuncia il comune ha però presentato ricorso in Cassazione censurando l’entità della liquidazione del danno e, soprattutto, i risarcimenti e i rimborsi per le spese mediche sostenute all’estero e i costi riconosciuti per l’acquisto di un appartamento adatto alle caratteristiche della patologia e sostenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente non dimostrava l’effettiva entità degli esborsi sostenuti perchè si limitava a indicare quale sarebbe stata la spesa se la vittima avesse seguito il programma di riabilitazione presso un centro svizzero. La Corte, accogliendo il ricorso, ha affermato che nonostante ci si trovi dinanzi a lesioni personali di devastante entità, per cui non sarebbe ragionevole pretendere dai familiari del danneggiato l’esatta e puntigliosa prova di ogni singolo esborso sopportato, tuttavia non può neanche ammettersi una liquidazione, per una somma tanto rilevante, in assenza di ogni prova documentale. Dunque ora la Corte d’Appello dovrà provvedere a una nuova liquidazione tenendo conto, nei limiti della ragionevolezza, della possibilità per il danneggiato e per i familiari di ottenere analoghe prestazioni terapeutiche tramite il servizio sanitario nazionale.