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Niente Iva sui canoni di locazione in caso di morosità dell’inquilino

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21621/2015, esprime un nuovo orientamento, accogliendo solo in parte il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate contro una società che da un anno non percepiva i canoni di locazione relativi a un locale commerciale. La sezione tributaria traccia una netta linea di confine, in caso di morosità dell’inquilino, fra imposte dirette e Iva, affermando che per le locazioni, il momento impositivo coincide con l’incasso del corrispettivo. Perciò, in caso di morosità del conduttore, il locatore non è tenuto a emettere fattura e versare l’Iva. Diversamente, per quanto riguarda le imposte dirette, il legislatore tributario ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore dell’immobile indipendentemente dalla loro percezione. Sicchè anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione del provento e, dunque, il relativo canone va dichiarato anche se non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo. Solo con la risoluzione del contratto e/o la convalida di sfratto, la locazione cessa e i canoni non possono più concorrere alla formazione del reddito d’impresa.