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Niente affidamento ai servizi sociali senza ascolto da parte del giudice del minore non ancora dodicenne

A rilanciare l’importanza del rispetto dei desideri dei bambini, figli di coppie separate, è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19327 del 29 settembre 2015, ha accolto il ricorso di una mamma che si era vista affidare la sua figlia più piccola ai servizi sociali, in assenza di ascolto da parte del magistrato. In disaccordo con il verdetto della Corte d’Appello di Roma, la prima sezione civile ha dato il via ad un nuovo orientamento ripercorrendo le norme che si sono succedute in materia sull’ascolto dei minori nell’ambito del giudizio di affidamento. Con riferimento all'art. 336 bis del codice civile, per la Cassazione si riconferma l'obbligo dell'ascolto in tutti i procedimenti in cui si assumono provvedimenti che riguardano il fanciullo, salvo che l'audizione sia manifestamente superflua o si ponga in contrasto con il suo interesse, ma di ciò il giudice dovrà dar atto con provvedimento motivato. Infatti, chiarisce la Corte, le riforme in materia hanno esplicitamente previsto tale incombente, riguardo al minore dodicenne, ma pure di età inferiore se capace di discernimento, come un obbligo e non una mera facoltà. La giurisprudenza successiva ha confermato la sussistenza di un obbligo, a pena di nullità.