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NEGOZIAZIONE ASSISTITA: CHI PUO’ ECCEPIRE IMPROCEDIBILITA’?

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili, inoltre l’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune materie specifiche. Cosa accade quando non viene rispettato l’onere di invitare la controparte alla negoziazione assistita prima dell’introduzione del giudizio di merito?

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 360/2019 ha affermato che spetta esclusivamente al “convenuto” eccepire l’improcedibilità in questo caso, mentre è escluso che il terzo chiamato possa formulare una simile eccezione.