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MANTENIMENTO AL FIGLIO: DOVUTO AL CONIUGE ANCHE SE QUESTI VI RINUNCIA

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32529/18, ha affermato che l’eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, non può in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno.

L'obbligo di mantenere il figlio, infatti, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.

Il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è quindi legittimato, "iure proprio" (in via concorrente con il figlio), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.