LOCAZIONI: Il versamento dell’Iva
“Se la persona a cui ho locato il mio immobile è morosa, devo comunque versare allo Stato l’iva sul canone che non ho riscosso?” I locatori, oltre a dover affrontare le problematiche legate alla morosità dei conduttori, possono essere colti dal dubbio se pagare delle imposte su somme di denaro che, loro malgrado, non sono riusciti ad ottenere. Sul punto è chiarificatrice la sentenza della Sezione V della Cassazione n. 21621 pubblicata il 23-10-2015 che opera una fondamentale distinzione tra locazioni ad uso abitativo e locazioni ad uso non abitativo. Nelle prime il momento impositivo coincide con l’incasso del corrispettivo, quindi se il conduttore non paga il locatore questi non è tenuto ad emettere fattura e nemmeno a versare l’iva. Viceversa, nelle locazioni ad uso non abitativo la regola generale è che “i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione” e ciò vuol dire che il canone va sempre dichiarato e l’iva sempre versata, ancorché il povero locatore non abbia percepito materialmente il provento. In caso di morosità del conduttore la scelta migliore resta sempre quella di rivolgersi ad un legale che agisca per ottenere la risoluzione del contratto, perlomeno al fine di evitare di dover pagare tasse su somme di denaro di cui non si è mai avuta la disponibilità.