LOCAZIONI: IL CONDUTTORE HA DIRITTO DI PRELAZIONE ALLA MORTE DEL LOCATORE?
Qualora il locatore muoia il conduttore può esercitare la prelazione prevista dall’art. 3 lett. g della Legge 431/98? La risposta è no, infatti in questo a prevalere è la prelazione dei coeredi prevista dall’art. 732 c.c. il quale recita: “Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali”. Il caso della morte del locatore infatti non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 3 della sopramenzionata legge, la quale prevede la prelazione del conduttore nel caso di vendita dell’immobile a terzi. In questo caso il conduttore vedrà esclusivamente modificata la parte soggettiva del contratto.