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LOCAZIONE: IL CONDUTTORE HA L’OBBLIGO DI TINTEGGIARE I LOCALI A FINE LOCAZIONE?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29329/2019 è tornata a pronunciarsi in materia di locazione soffermandosi in particolar modo sull’obbligo di tinteggiatura dei locali in capo al conduttore a fine locazione.

Nel caso di specie, a seguito del recesso dal contratto di locazione esercitato dai conduttori, il locatore chiedeva al tribunale di condannare gli stessi non solo al pagamento dei canoni insoluti e delle spese condominiali, ma anche delle spese di tinteggiatura dell’unità immobiliare.

Il locatore, soccombente in primo grado, impugna quindi la sentenza, insistendo per l’accoglimento delle stesse domande, dinanzi alla Corte d’Appello la quale solo in parte accoglie le domande dell'appellante. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto giustificato il recesso dei conduttori, e soffermandosi sulla clausola che obbliga l’inquilino a ritinteggiare a fine locazione ha affermato che tale clausola, anche se sottoscritta dalle parti, deve ritenersi nulla in quanto crea un vantaggio extra canone.  Per la Corte l’unico compenso che può essere previsto nel contratto è il canone d’affitto, pertanto “la clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore”.