LEGGE CIRINNA’: NIENTE PENSIONE DI REVERSIBILITÀ PER LA COPPIA OMOSESSUALE ANTE 2016
La Corte di cassazione, con sentenza 24694/2021, è tornata a pronunciarsi sulla legge Cirinnà e in particolare sulla possibilità di applicarla retroattivamente ai fini del riconoscimento di contributi previdenziali.
Nel caso di specie si trattava di una coppia omosessuale in cui il soggetto superstite, che aveva perso il compagno prima della entrata in vigore della legge Cirinnà e che non aveva quindi potuto formalizzare la sua unione, aveva chiesto gli venisse riconosciuta la pensione di reversibilità del compagno defunto. La Corte d’Appello partendo dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, e dalla finalità previdenziale - solidaristica della reversibilità aveva riconosciuto al compagno superstite il diritto a ricevere la pensione.
Non così invece la Cassazione, che investita della questione, ha affermato che la legge Cirinnà non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto la convivenza, la richiesta di pensione e il decesso del pensionato sono avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma.
La Corte di Cassazione ha poi specificato che, affinché si configuri una unione civile, è necessaria una dichiarazione formale e consapevole di volontà di entrambi i soggetti davanti a un ufficiale di stato civile e con due testimoni, non sostituibile da una convivenza di fatto, anche se di lunga durata. Così come non rileva l’iscrizione nelle liste tenute dal Comune.