LE MOLESTIE REITERATE SUI SOCIAL NETWORK CONFIGURANO REATO DI STALKING
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45141/2019, è tornata sul reato di stalking e in particolare sulla sua configurazione mediante l’utilizzo dei social network.
Ai fini della configurazione del reato di stalking (612 bis c.c.) è necessario che le condotte siano reiterate e idonee a provocare un effetto destabilizzante nella psiche della vittima, tale da indurla ad alterare le sue abitudini di vita.
Il caso di specie riguardava un uomo accusato di atti persecutori per aver offeso e minacciato, con condotte reiterate, una donna e i suoi familiari, mediante post pubblicati su un social network.
Il Tribunale aveva già constatato rilevato che la vittima versava in uno stato di ansia e tensione, condizione che prescinde dall'accertamento di un vero e proprio stato patologico e per la quale non è necessario un accertamento per mezzo di una perizia medica; infatti, il giudice può autonomamente rilevare come la condotta abbia inciso sull’equilibrio psichico della vittima anche basandosi sulle massime d’esperienza.
Nel caso in esame, era stato rilevato che la vittima era stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita e a ricorrere spesso all'aiuto di amici per farsi accompagnare a casa.
Date queste premesse, la Corte ha stabilito che la condotta in esame, essendo stata idonea ad impedire alla vittima di condurre una vita normale, configurava reato di stalking.